Agevolazioni luce e gas: eventi metereologici eccezionali

Emergenza ciclone Harry nelle regioni Calabria, Sardegna e Sicilia – 18 gennaio 2026

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato un provvedimento d’urgenza (delibera 20/2026/R/com) a seguito della Dichiarazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 26 gennaio 2026 relativamente alle forniture di energia elettrica e gas naturale site nei Comuni danneggiati dagli eccezionali eventi metereologici, come individuati dall’Ordinanza 1180 del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 30 gennaio 2026.

Il provvedimento sospende per 6 mesi il pagamento di bollette e avvisi di pagamento, emessi o da emettere, con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026, compresi eventuali costi per le prestazioni di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro, fatti salvi pagamenti già effettuati. Vengono, inoltre, bloccate le procedure di sospensione per morosità, anche quelle verificatesi prima della suddetta data.

 

Chi sono le persone interessate?

Titolari di forniture di gas naturale ed energia elettrica ubicate nei Comuni elencati nell’ALLEGATO 1, relative ad abitazioni o sedi produttive distrutte, in tutto o in parte, oppure sgomberate in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti Autorità comunali a seguito dei suddetti eventi eccezionali.

 

Quali sono le misure adottate?

  1. Sospensione di 6 mesi (fino al 18 luglio 2026) dei termini di pagamento delle fatture o degli avvisi di pagamento, emessi o da emettere, con scadenza a partire dal 18 gennaio 2026, comprese fatture di allacciamento, attivazione, disattivazione, voltura o subentro, fatti salvi pagamenti già effettuati.
  2. Mancata applicazione della disciplina delle sospensioni per morosità anche in caso di morosità antecedenti al 18 gennaio 2026.

 

Cosa fare per ricevere l’agevolazione?

Entro il 30 aprile 2026, le persone interessate ci dovranno inoltrare via email clienti@novaaeg.it, via PEC clienti@pec.novaaeg.it o via posta all’indirizzo Via Nelson Mandela 4, 13100 Vercelli (VC), un’istanza, allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ex art. 47 del testo unico di cui al d.P.R. 445/00 (ALLEGATO 2), che attesti i requisiti esplicitati nei paragrafi precedenti. 

Una volta inviato l’ALLEGATO 2, nel caso in cui il metodo di pagamento ordinariamente utilizzato fosse l’addebito diretto su conto corrente (SDD), sarà necessario:

  • relativamente alle fatture e/o avvisi di pagamento emessi antecedentemente alla data di ricezione dell’ALLEGATO 2, ma con scadenza successiva a tale data, comunicare alla propria Banca la Sospensione al fine di evitarne il
    pagamento;
  • relativamente alle fatture e/o avvisi di pagamento ancora da emettere, con la bolletta invieremo i documenti necessari
    al pagamento, da utilizzare nel caso in cui si desiderasse procedere comunque nonostante la Sospensione.

Al termine del periodo di Sospensione, sarà ripristinato l’addebito diretto su conto corrente.

 

Cosa succede dopo il periodo sospensione?

ARERA ha disposto che, a seguito del periodo di sospensione di 6 mesi, le persone interessate potranno usufruire di una rateizzazione.

 

Regole della rateizzazione

  1. Rateizzazione di minimo 12 mesi dei complessivi importi sospesi, senza interessi.
  2. Periodicità di rateizzazione uguale alla periodicità di fatturazione.
  3. Possibilità di rispettare i normali termini di scadenza o di richiedere una rateizzazione di durata inferiore.
  4. Non potranno essere accordate rateizzazioni per importi sospesi complessivamente inferiori a 50 euro.

 

Verranno mandate delle comunicazioni?

Invieremo due comunicazioni:

  1. Una a clienti con forniture site nei Comuni interessati, con la quale trasmetteremo i moduli da compilare per usufruire della sospensione. Nella stessa ricorderemo che, al termine del periodo di sospensione, gli importi sospesi dovranno comunque essere corrisposti, con la possibilità di avvalersi di misure di rateizzazione senza interessi. Inoltre, informeremo della facoltà di procedere comunque al pagamento degli importi delle fatture e/o degli avvisi di pagamento sospesi, anche al fine di ridurre i pagamenti futuri nei quali saranno contabilizzati anche gli eventuali consumi maturati durante il periodo di sospensione dei termini di pagamento.
  2. Dopo il periodo di sospensione, inoltreremo una comunicazione riportante: (i) gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione, (ii) un possibile piano di rateizzazione senza l’applicazione degli interessi, con la possibilità di richiedere di non rateizzare i complessivi importi sospesi.