ALLUVIONE IN EMILIA ROMAGNA, MARCHE e TOSCANA

MISURE STRAORDINARIE

In riferimento agli eventi metereologici di maggio 2023 avvenuti in Emilia Romagna, Marche e Toscana, si comunica quanto segue.

Ai sensi dell’art. 3 della Delibera ARERA 267/2023/R/com, la sospensione dei termini di pagamento delle fatture di energia elettrica e gas naturale con scadenza a partire dal 1 maggio 2023 (Delibera ARERA 216/2023/R/com), comprese le eventuali fatture relative ai corrispettivi previsti per l’allacciamento, l’attivazione, la disattivazione, la voltura o il subentro, si applica automaticamente alle forniture site nei Comuni ovvero frazioni di Comuni di cui all’allegato 1 al decreto-legge 61/2023, fatti salvi i pagamenti già effettuati.

Il cliente ha la facoltà di procedere comunque al pagamento delle fatture.
La sospensione dei termini di pagamento è valida per il periodo dal 1 maggio 2023 al 31 agosto 2023.

La Delibera ARERA 390/2023/R/com ha inoltre previsto la proroga della sospensione dei termini di pagamento sino al 31 ottobre 2023 per i soli soggetti titolari delle utenze e forniture asservite ad abitazioni o sedi che siano risultate compromesse nella loro integrità funzionale.
Ai fini del riconoscimento della proroga della sospensione occorre inviare apposita richiesta entro il 31 agosto 2023 all’ indirizzo: clienti@novaaeg.it.

La richiesta sarà ritenuta valida solo se corredata dai seguenti documenti:

a) dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi dell’articolo 47 del d.P.R. 445/00, attestante che la fornitura è asservita ad una abitazione e/o sede che sia risultata compromessa nella sua integrità funzionale in conseguenza degli eventi alluvionali verificatisi nel mese di maggio 2023;
b) elementi identificativi del contratto, ivi inclusa la tipologia del contratto medesimo, rispettivamente, di fornitura di energia elettrica o di gas naturale relativo alla fornitura asservita all’abitazione e/o sede di cui alla precedente lettera a).

Le fatture oggetto di sospensione dei termini saranno automaticamente rateizzate successivamente al 31 agosto (o 31 ottobre 2023 nel caso di proroga).
Al termine del periodo di sospensione e comunque entro due mesi dal termine della medesima sospensione, verrà inviata una comunicazione con l’indicazione delle seguenti informazioni:

  • gli importi non pagati e oggetto di rateizzazione;
  • il piano di rateizzazione senza applicazione di interessi;
  • la facoltà di provvedere al pagamento in maniera non rateizzata e le eventuali condizioni di rateizzazione alternative offerte.

Il pagamento delle rate, non cumulabili e di importo costante, dovrà avvenire:

  • con una periodicità pari alla periodicità di fatturazione ordinariamente applicata, salvo diversi accordi;
  • in base a rate non inferiori a 20,00 euro;
  • per un periodo pari a 12 (dodici) mesi decorrente dalla data di invio della comunicazione di cui sopra.

L’importo minimo rateizzabile è pari a 50,00 euro.

I titolari delle forniture possono comunicare l’eventuale diverso indirizzo, ai fini del recapito delle fatture nonché comunicazioni, al seguente indirizzo: clienti@novaaeg.it

Le condizioni di rateizzazione esposte non si applicano agli importi contenuti in fatture con scadenza antecedente il 1 maggio 2023. Nel caso di morosità pregressa, al termine del periodo di sospensione, saranno inviate nuovamente le comunicazioni di costituzione in mora.